DENTRO IL REGOLAMENTO: L'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO TECNICI SPORTIVI
- Pubblicato: 05 Gennaio 2018
L'articolo 18 del regolamento dei tecnici sportivi è dedicato alla RESPONSABILITA' DEI TECNICI e all'ETICA COMPORTAMENTALE DEGLI STESSI.
Il comma 1 ed il comma 2 rappresentano un insieme di norme comportamentali che i tecnici devono assumere nell'espletamento delle loro funzioni, come ad esempio mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, astenersi dall'esprimere attraverso i mezzi di informazione qualsiasi commento sull'operato dei colleghi e non effettuare alcun commento e giudizio che possa ledere l'immagine della FEDERAZIONE nonchè la REPUTAZIONE DI ORGANI SETTORE E STRUTTURE e/o TESSERATI che operIno nell'ambito della FPI.
Il comma terzo sancisce il divieto dello sparring libero o incontri di allenamento tra atleti di sesso diverso, con la responsabilità diretta da parte del tecnico della programmazione e gestione del processo di addestramento allenamento
Di fondamentale importanza sono il 5 ed il sesto comma;
Il quinto sancisce l'obbligo del tecnico di INSEGNARE PUGILATO solo all'interno di palestre delle associazioni o società affiliate e/o nelle strutture autorizzate
il sesto recita che il tecnico può esercitare l' "ATTIVITA' DI ALLENAMENTO" di solo con atleti ed atlete REGOLARMENTE TESSERATI CON LA FPI.