L'articolo 18 del regolamento dei tecnici sportivi è dedicato alla RESPONSABILITA' DEI TECNICI e all'ETICA COMPORTAMENTALE DEGLI STESSI

Il comma 1 ed il comma 2 rappresentano un insieme di norme comportamentali che i tecnici devono assumere nell'espletamento delle loro funzioni, come ad esempio mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, astenersi dall'esprimere attraverso i mezzi di informazione qualsiasi commento sull'operato dei colleghi e non effettuare alcun commento e giudizio che possa ledere l'immagine della FEDERAZIONE nonchè la REPUTAZIONE DI ORGANI SETTORE E STRUTTURE e/o TESSERATI che operIno nell'ambito della FPI. 

Il comma terzo sancisce il divieto dello sparring libero o incontri di allenamento tra atleti di sesso diverso, con la responsabilità diretta da parte del tecnico della programmazione e gestione del processo di addestramento allenamento

Di fondamentale importanza sono il 5 ed il sesto comma;

Il quinto sancisce l'obbligo del tecnico di INSEGNARE PUGILATO solo all'interno di palestre delle associazioni o società affiliate e/o nelle strutture autorizzate

il sesto recita che il tecnico può esercitare l' "ATTIVITA' DI ALLENAMENTO" di  solo con atleti ed atlete REGOLARMENTE TESSERATI CON LA FPI.

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